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Separazione e divorzio

Possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo

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Modulistica
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Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Sono variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (1 anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi in caso di separazione giudiziale  e   6 mesi in caso di separazione consensuale).
La procedura prevede:
 – in assenza di figli;
 – in assenza di figli minori;
 – in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
 che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
 – in presenza di figli minori;
 – di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 – di figli maggiorenni non autosufficienti;
che   l'accordo   debba   essere   munito  di   un’autorizzazione   rilasciata   dalla  Procura    della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’accordo da inoltrare al Comune di Viano  potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo viano@cert.provincia.re.it
 
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
    NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
  • – Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
  • Inoltre
    L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
    sono variati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
    un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi (separazioni giudiziarie)    –   sei mesi per le separazioni consensuale

 
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le  condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
– attribuzione assegno periodico
– la sua revoca
– la sua revisione quantitativa
Non potrà  costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
 
 
Le fasi dell'accordo:

  • trasmissione, agli indirizzi sotto indicati,  della dichiarazione congiunta di avvio del procedimento, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione  sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi modulistica allegata);
  • prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile;
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato   secondo una delle seguenti modalità di pagamento:

                  –  C/C postale n. 13868427- Comune Viano Servizio di Tesoreria
                  –  C/C di Tesoreria  – IBAN:    IT37W0200866550000003975070  (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
                  –   in contanti a mezzo agente contabile del Comune di Viano

  • l’Ufficiale dello Stato Civile  solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Prenotazione appuntamento:

 


Riferimenti normativi:

  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)

Dichiarazione di separazione

Dichiarazione di divorzio

Dichiarazione modifica delle condizioni.

Richiesta avvio al procedimento

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Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2024, 09:56

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