Descrizione
Con le modifiche apportate dall’art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) all’art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Il cittadino non deve più chiedere certificati nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (quali ad esempio banche, assicurazioni, notai ma anche società, ecc.) i quali – per contro – hanno l’obbligo di ricevere le autocertificazioni presentate dagli interessati con una notevole semplificazione e risparmio di tempo che era necessario per recarsi agli sportelli o prenotare appuntamento in Comune nonché un risparmio in termini economici non indifferente di € 16,00 per ogni certificato.
Ricordiamo che con autocertificazione si intendono le dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali si possono sicuramente dichiarare i seguenti stati, fatti o qualità:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (147)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (148)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento (146) e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Il privato che riceverà le autocertificazioni potrà rivolgersi, formulando una richiesta corredata dal consenso del dichiarante, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, all’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la quale è tenuta a fornire conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non si applica la nuova normativa.
In allegato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)
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Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2024, 10:37